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Trasparenza Bancaria

Dal 1° ottobre 2003 sono entrate in vigore le nuove istruzioni di vigilanza relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Queste riguarderanno 22 operazioni bancarie come mutui, conti correnti, anticipazioni, depositi bancari, custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza, obbligazioni, certificati di deposito, utilizzo sportelli automatici.

Ecco cosa prevede la nuova disciplina secondo le indicazioni:

  • l’obbligo per gli intermediari di fornire una informativa  chiara e completa durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e un quadro sempre aggiornato delle condizioni applicate, con particolare riferimento alle modifiche apportate in maniera unilaterale (ad esempio, variazione dei tassi di interesse delle spese e delle commissioni);
  • il diritto del potenziale cliente di avere una copia del contratto che intende sottoscrivere, prima della firma del contratto stesso, insieme ad un documento in cui siano riportate sinteticamente le previsioni del contratto e ad un indicatore sintetico di costo, comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente;
  • la consegna alla clientela, da parte degli intermediari, di un avviso con i diritti e gli strumenti di tutela previsti e un foglio informativo con le caratteristiche dei rischi tipici, le condizioni e le principali clausole di ogni operazione;
  • norme particolari per i prodotti complessi, quali i titoli "strutturati" emessi dalle banche, le offerte di beni e servizi fuori dalla sede delle singole banche, l’utilizzo delle comunicazioni a distanza (ad esempio, Internet);
  • la descrizione, in maniera chiara, dei rischi delle operazioni di cambio e di controparte, e dei meccanismi di indicizzazione e delle componenti in derivati, operando una divisione tra quelli generici e quelli specifici;
  • un’informativa alla clientela relativa ai limiti di copertura dei sistemi di garanzia.

Riportiamo per completezza, la legge 154/92 n° 154, oggi trasfusa negli articoli 115 -120 del D.Lgs 385/93.

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